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Titolo V Corsi di Specializzazione – CSA (art. 8/a)

on Thursday, 26 March 2009 12:29

 

 

 


 

Art 8/1a  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE (CSA)

1– Il Corso di specializzazione (CSA) ha l’obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici individuati con decreto del Ministro ai sensi dell’at. 6 del DPR 212/05.
2 – La durata del corso di specializzazione e il numero dei CFA necessari per il conseguimento sono stabiliti dal Consiglio di dipartimento, sentito il Consiglio Accademico;
3 – L’ordinamento didattico di ciascun corso di specializzazione viene proposto dalle strutture dipartimentali e approvato dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 8/2a AMMISSIONE AL CSA

1.Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno del diploma accademico di I livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo dalla competente struttura dipartimentale nel rispetto degli accordi internazionali
2.Gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi i crediti formativi aggiuntivi rispetto al titolo già conseguito, sono definiti dalla rispettiva struttura dipartimentale.
3.Allo scopo di consentire nei tempi dovuti le iscrizioni al I anno del corso di specializzazione, le strutture dipartimentali competenti possono prevedere l’ammissione di studenti non ancora in possesso del titolo di I o II livello, con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato ai CFA relativi agli esami dell’ultimo anno non ancora superati e alla prova finale. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima delle verifiche relative alle attività formative del corso di specializzazione.
4.L’ammissione al corso di specializzazione avviene per concorso, secondo modalità stabilite da apposito bando.
5.La commissione per l’esame di ammissione è costituita da non meno di 3 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata con decreto del Direttore dell’Accademia
6.La preparazione iniziale richiesta per ciascun corso di specializzazione è definita da specifico regolamento del dipartimento competente approvata dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 8/3a CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE

1- Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito non meno di 60 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di specializzazione, fatte salve diverse disposizioni ministeriali
2- La prova finale, di cui al successivo art. 17 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità discussa pubblicamente davanti ad una commissione di almeno 5 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell’Accademia.
3- I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 8/4a  ISTITUZIONE E ATTIVAZIONE DEL CSA

1 – Un corso di specializzazione, comprensivo della struttura didattica, viene deliberato [approvato], su proposta della struttura dipartimentale competente, dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di valutazione, e previa approvazione ministeriale viene istituito con delibera direttoriale.
2-Un corso di specializzazione viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti:
a. la denominazione
b. gli obiettivi formativi specifici
c. il profilo professionale alla cui formazione il corso è finalizzato e gli sbocchi professionali
d. le dimensioni della potenziale domanda studentesca
e. le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
f. le risorse di personale, tecniche, edilizie e finanziarie necessarie e quelle disponibili
g. l’analisi dei costi diretti e indiretti nonché dei proventi attesi

 

 

 


 

Art. 8/5a  VALUTAZIONE

1.L’Accademia provvede alla valutazione della qualità e dei risultati dell’attività didattica dei singoli corsi di diploma di specializzazione mediante:
a) la rilevazione in forma anonima dei giudizi degli studenti sui singoli insegnamenti e sulle prestazioni didattiche delle docenze:
b) l’analisi dei risultati conseguiti dagli studenti in termini di crediti annualmente acquisiti;
c) l’esame dei risultati complessivamente acquisiti ogni anno in termini di prove d’esame superate e di titoli rilasciati;
d) la valutazione di apprezzamento da parte delle strutture didattiche dei corsi di II livello
2.Tali verifiche sono esposte in una relazione annuale redatta a cura di ciascun
Consiglio di corso.

 

 

 


 

Art. 8/6a  SPECIALIZZANDI

1-Lo specializzando è tenuto a frequentare le lezioni e a partecipare alle attività pratiche, alle esercitazioni, alle attività laboratoriali e tirocinali, nonché ad ogni altra attività prevista dal piano di studi, come approvato dal Consiglio dipartimentale competente.
2-Gli specializzandi, ove risultino titolari di borsa di studio, sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa.

 

 

 


 

Art. 8/7a  ORGANI DEL CSA

1-Sono organi del corso di specializzazione, presso il Dipartimento competente il Presidente del corso e il Consiglio di corso
2- Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del corso, è eletto dal Consiglio del corso fra i docenti di I fascia, o in mancanza, fra quelli di II fascia, dura in carica 3 anni ed è rinnovabile. Convoca il Consiglio di corso e lo presiede; presenta annualmente al Consiglio di corso e al Consiglio Accademico la relazione sul funzionamento del corso, la sua strutturazione didattica, i risultati conseguiti, le attività svolte e la programmazione futura.
3- Il Consiglio di corso è composto da tutti i docenti cui sono affidati compiti e attività didattiche nel corso e dalla rappresentanza di 1 specializzando designato per via elettiva dalla Consulta degli studenti.
4 – Il Consiglio di corso di specializzazione:
a) programma e coordina le attività d’insegnamento e quelle necessarie per il conseguimento del diploma finale
b) designa annualmente i tutori ai quali viene affidato il compito di guidare gli specializzandi nel percorso formativo
c) provvede, all’inizio di ogni anno, a ripartire attività e compiti dei docenti, d’intesa col Consiglio Accademico
d) elegge il Presidente del corso
e) avanza proposte al Consiglio Accademico in merito all’attivazione di insegnamenti previsti nell’ordinamento didattico del corso
f) propone al Consiglio Accademico l’impiego di attrezzature, dotazioni, mezzi e personale al fine di organizzare nel modo più efficace le attività d’insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca del dipartimento
g) approva i piani di studio e le attività professionaizzandi degli specializzandi dandone comunicazione al Consiglio Accademico
h) designa i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami annuali e finali dandone comunicazione al Direttore dell’Accademia.
i) riconosce, sulla base di idonea documentazione, le attività svolte dagli specializzandi presso strutture esterne anche straniere.

Last modified on Thursday, 20 June 2013 12:44

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