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Titolo VI Corsi di formazione alla ricerca artistica (art.8/1b-art9/4a)

on Friday, 27 March 2009 14:40

 

 

 


 

Art. 8/1b AMMISSIONE, ISTITUZIONE e ATTIVAZIONE

1.I corsi di formazione alla ricerca artistica (CFRA) sono strutture didattiche volte alla formazione di esperti nell’ambito di un particolare settore della ricerca artistico-culturale aventi l’obiettivo di fornire competenze necessarie per la programmazione e le realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.
2. I CFRA si svolgono presso le strutture dell’Accademia o presso strutture consorziate o convenzionate.
3. I CFRA rilasciano titolo equiparato al dottorato di ricerca universitario.
4. L’ammissione ai CFRA richiede il possesso del diploma accademico specialistico di II livello, o del diploma accademico del previgente ordinamento.
5. Ai CFRA, di durata almeno biennale, si accede mediante concorsi pubblici banditi annualmente dall’Accademia
6. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli ammessi ai CFRA possono godere di borsa di studio.
7. Il CFRA ha di norma durata biennale, per un totale complessivo di 120 CFA in aggiunta a quelli precedentemente acquisiti dallo studente.
8.Le strutture dipartimentali di competenza propongono annualmente al Consiglio Accademico, con relazione motivata, l’istituzione di corsi di formazione alla ricerca. Il CFRA viene deliberato dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza.
9.Ogni proposta deve contenere:
a) il tema della ricerca definito all’interno delle aree scientifico-disciplinari individuate dal MUR
b) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di formazione, corredato da programmi formativi, attività didattiche e relativi calendari
c) requisiti di partecipazione al corso
d) le strutture utilizzabili
e) il piano di fattibilità finanziaria
f) le risorse economiche disponibili
g) le eventuali altre sedi accademiche o strutture universitarie con cui consorziarsi e il loro apporto nel contesto didattico, organizzativo e finanziario
h) eventuali soggetti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per l’attivazione dei corsi
i) la composizione dei Consigli di corso di formazione alla ricerca artistica in cui siano presenti almeno 4 docenti di I fascia
k) l’indicazione del coordinatore del corso di formazione individuato tra i docenti di I fascia.

 

 

 



Art. 8/2b  CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA CFRA

1.Per conseguire il diploma di Corso di Formazione alla Ricerca Artistica lo studente deve aver acquisito non meno di 120 CFA in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di Formazione alla Ricerca Artistica, fatte salve diverse disposizioni ministeriali
2.La prova finale, di cui al successivo art. 18 del presente Regolamento, consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, che dimostri il raggiungimento degli obiettivi del corso di formazione, discusso pubblicamente davanti ad una commissione formata dai docenti del corso e nominata dal Direttore dell’accademia.
3.I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 8/3b VALUTAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE ALLA RICERCA ARTISTICA

1.I CFRA saranno valutati dal Nucleo di valutazione sulla base dei seguenti criteri:
a) sussistenza dei requisiti di idoneità per l’istituzione del CFRA;
b) rispondenza del corso agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi professionali e al livello di formazione dei dottorandi
c) programmi di “didattica strutturata” per la formazione alla ricerca con forte
integrazione fra il campo delle conoscenze specialistiche e quello delle metodologie della ricerca artistica
d) aggregazione di competenze, strutture, risorse materiali e umane dell’Accademia attraverso la costituzione di specifici poli artistici che facciano emergere le potenzialità di eccellenza didattica e di ricerca dell’accademia in relazione al comprensorio in cui opera
e) proiezione in ambito internazionale mediante previsione di percorsi congiunti con Accademie straniere e/o con periodi di studio-ricerca all’estero della durata di un anno o 2 semestri
f) convenzionamento con altre istituzioni accademiche o universitarie italiane o straniere, o con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di alta qualificazione culturale ed artistica  per una co-progettazione e co-gestione dello specifico percorso formativo in modo da assicurare ai dottorandi periodi di formazione nell’ambito di gruppi di ricerca specializzati.

 

 

 


 

Art. 8/4b ORGANI DEL CFRA

Sono organi del Corso di Formazione alla Ricerca Artistica:
a)    Il Coordinatore del corso, scelto tra i docenti di ruolo di I fascia, avente il compito di:
1.    coordinare l’attività didattica dei dottorandi
2.    convocare il Consiglio di corso e presiederlo
3.    comunicare al Direttore dell’Accademia le deliberazioni assunte dal Consiglio di corso
4.    autorizzare i dottorandi a recarsi presso le sedi accademiche consorziate o presso altre istituzioni o centri di ricerca, anche estere, per lo svolgimento delle attività di ricerca previste sulla base dell’attività programmata
5.    redigere la relazione finale sull’andamento del corso di formazione a conclusione del corso
6.    attestare la partecipazione alle attività previste dal Consiglio del corso.
b)    Il Consiglio di corso, formato da tutti i docenti che operano sul corso medesimo di cui almeno 4 di I fascia, nonché da eventuali ricercatori afferenti, avente il compito di:
1.    definire articolatamente i curricola dei dottorandi tramite l’approvazione del piano di studi e di ricerca, stabilendo tempi e modalità delle verifiche intermedie
2.    organizzare i seminari di formazione di base e quelli di approfondimento su tematiche specifiche anche attraverso collaborazioni di docenti o esperti esterni
3.    designare i tutor che seguano la ricerca di ciascun dottorando anche esterni al Consiglio
4.    relazionare periodicamente sull’avanzamento delle attività di ricerca di ciascun dottorando verificandone la maturazione nell’ambito artistico, scientifico e metodologico
5.    promuovere le collaborazioni con le altre istituzioni accademiche italiane e straniere e con Enti pubblici e privati ai fini del miglior svolgimento della ricerca
6.    proporre relazioni e convenzioni con Enti pubblici o privati per iniziative di sostegno ai corsi di formazione, ivi compresa l’assegnazione di borse di studio
7.    approvare la relazione annuale sulle attività di ricerca svolte dai dottorandi pwer l’ammissione agli anni successivi
8.    deliberare eventuali esclusioni dal proseguimento del corso
9.    designare eventuali tutor scelti fra ricercatori di Enti pubblici o privati convenzionati con l’Accademia per la realizzazione del corso di formazione in possesso di particolari requisiti di qualificazione artistica e/o scientifica. I predeti tutor partecipano con voto consultivo alle sedute del consiglio di corso.

 

 

 


 

Art. 9   CORSI DI MASTER ACCADEMICO – MA1-MA2

1.    Il Corso di Master Accademico  è un corso di perfezionamento artistico e di alta formazione permanente previsto dal comma 7 dell’art 3 del DPR 212, la cui durata non può essere inferiore ad un’annualità e al conseguimento di almeno 60 CFA.
2.    L’Accademia può attivare master di I livello (MA1) destinati a studenti in possesso di i diploma di I livello, e Master di II livello (MA2) destinati a studenti in possesso di diploma specialistico.

 

 

 


 

Art. 9/1a   ATTIVAZIONE DEL MASTER ACCADEMICO

1.Un corso di Master Accademico di I o di II livello viene istituito su proposta del Consiglio di Scuola competente. La proposta, comprensiva dell’ordinamento didattico, viene approvata dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza, unitamente alla relazione del Nucleo di Valutazione.
3.    Un corso di Master viene proposto sulla base di un progetto ove siano definiti.
a) la denominazione e gli obiettivi formativi specifici
b) il profilo professionale alla cui formazione il master è finalizzato
c) le dimensioni della domanda studentesca potenziale
d) le competenze di docenza necessarie e quelle disponibili
e) le risorse di personale, tecniche, edilizie ed economiche necessarie e quelle
disponibili
f) il piano di fattibilità del Master
3. L’attivazione del master e il relativo decreto direttoriale devono indicare:
a) l’ordinamento didattico del corso in termini di insegnamenti, attività formative e laboratoriali con relativi CFA
b) la durata e il periodo di svolgimento del master
c) il numero massimo di partecipanti
d) le modalità di accesso dei partecipanti
e) l’ammontare delle quote di iscrizione
f) la sede di svolgimento del master che può essere anche diversa da quella
dell’Accademia
g) il nome del docente Responsabile e la composizione del Consiglio di corso
La ripetizione del master in periodi successivi è subordinata ad una sua valutazione e alla conseguente approvazione da parte del Consiglio di corso, del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sulla base della relazione del Nucleo di Valutazione

4 – Ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR 212/05, in prima applicazione i corsi di master sono attivati in via sperimentale, su proposta dell’Accademia previa approvazione degli organi ministeriali.

 

 

 


 

Art. 9/2a  CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI MASTER ACCADEMICO

1.Per conseguire il diploma di Master Accademico lo studente deve aver acquisito non meno di 60 o 120 CFA relativamente alla durata annuale o biennale del master, in aggiunta a quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo Master Accademico , fatte salve diverse disposizioni ministeriali
2.La prova finale, di cui al successivo art. 18 del presente  Regolamento consiste nella realizzazione di un progetto artistico-cuturale finalizzato agli obiettivi formativi del master approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico, sotto la cura di 2 diversi relatori, che dimostri l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità del corso, e discusso pubblicamente davanti ad una commissione di almeno 5 docenti designati dalla struttura dipartimentale competente e nominata dal Direttore dell’Accademia.
3.I contenuti e i requisiti della prova sono definiti nell’ordinamento didattico del corso deliberato dal consiglio dipartimentale competente e approvato dal Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 9/3a   ORGANI DEL MASTER ACCADEMICO

1.    Il master è organizzato e seguito dai seguenti organismi
2.    Il Coordinatore del Master che vigila sul corretto funzionamento del corso, assume la responsabilità della gestione e della conclusione del corso, presenta al Consiglio Accademico la relazione finale sui risultati conseguiti
3.    Il Consiglio del Master, composto dai docenti interessati i quali, oltre alla funzione didattica, esercitano nell’ambito del corso funzione di coordinamento organizzativo delle attività formative e laboratoriali.

 

 

 


 

Art. 9/4a  FINANZIAMENTO DEL MA

1. Al finanziamento delle spese connesse alla gestione e al funzionamento del Master si provvede con introiti derivati dall’imposizione di quote d’iscrizione e contributi a carico degli iscritti, nonché con risorse e sovvenzioni provenienti da Enti e istituzioni esterne anche sotto forma di attività di sponsorizzazione.

Last modified on Thursday, 20 June 2013 12:44

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