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Titolo I Principi generali (art. 1-6)

on Mercoledì, 25 Marzo 2009 19:43

 

 

 

 

 


 

Art.1 FINALITA'

1. Il presente Regolamento didattico - di seguito denominato “Regolamento”- previsto dall’art. 10 del DPR 212/2005 che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica a norma dell’art. 2 delle Legge n. 508/1999, e contemplato dall’art. 12 dello Statuto di autonomia dell’Accademia di Belle Arti di Firenze - di seguito denominata Accademia:

a) disciplina l’ordinamento degli studi dei corsi svolti nell’Accademia per il conseguimento dei titoli accademici aventi valore legale di cui all’art…. della Legge 508/1999;
b) definisce l’ordinamento degli studi dei corsi di diploma svolti dall’Accademia di cui all’art. 3 del DPR 212/2005;
c) detta i principi generali e fornisce le direttive dei corsi di studio svolti dall’Accademia in attuazione dell’art. 3 del DPR 212/2005;
d) disciplina la carriera accademica degli studenti;
2. Il presente Regolamento detta norme nelle materie di cui al comma precedente nel rispetto della normativa di legge inerente lo stato giuridico del personale docente stabilito dai CCNL.

 

 

 

 

 


 

Art. 2 CORSI DI STUDIO

1. L’Accademia organizza, ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005 e dell’art. 12 dello Statuto, i seguenti corsi diretti al conseguimento di titolo di studio avente valore legale:
a) corsi di diploma di I livello (CDA)
b) corsi di diploma specialistico di II livello (CDSA)
c) corsi di specializzazione (CSA)
d) corsi di formazione alla ricerca (CFRA).
2. L’Accademia può organizzare i seguenti corsi di Master che comportano il rilascio di titolo accademico:
a) Master accademici di I livello (MA1)
b) Master accademici di II livello (MA2)
3. L’Accademia può organizzare altresì, ai sensi dell’art. 3 del DPR 212/2005, i seguenti corsi che non comportano rilascio di titolo avente valore legale, ma solo di un attestato accademico di frequenza o di partecipazione:
a) corsi di perfezionamento;
b) corsi di aggiornamento professionale;
c) corsi di preparazione agli esami di stato;
d) stages e seminari, anche in regime di collaborazione e scambio con altre istituzioni accademiche, artistico-culturali e universitarie in ambito nazionale ed internazionale;
e) corsi intensivi e di orientamento per studenti.
4. L’Accademia può inoltre organizzare altri tipi di corsi non in contrasto con la normativa vigente, con particolare riferimento:
a) ai corsi di aggiornamento del personale Tecnico Amministrativo
b) ai corsi rientranti nelle attività formative autogestite dagli studenti.
5. Le iniziative didattiche di cui ai precedenti commi sono istituite, attivate e gestite secondo procedure previste dallo Statuto, dal presente Regolamento e, per quanto compatibili, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
6. Le iniziative didattiche di cui al commi 1, 2 e 3 sono organizzate e gestite dalle strutture didattiche di cui all’art. 5 del DPR 212/2005, all’art. 12 dello Statuto e al successivo art. 6 del presente Regolamento.
7. Le iniziative didattiche sono istituite e attivate su proposta delle strutture competenti con delibera del Consiglio Accademico; esse vengono altresì deliberate dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto.

 

 

 

 

 


 

Art. 3 CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi e le attività didattiche dell’Accademia sono organizzati sulla base dei Crediti Formativi Accademici, di seguito denominati CFA, quale misura dell’impegno di apprendimento dello studente.
2. Per Credito Formativo Accademico s’intende la misura del lavoro di apprendimento, comprese le attività laboratoriali e lo studio individuale, richiesti ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio.
3. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con la frequenza prevista alle attività didattiche e laboratoriali e con il superamento dell’esame o di altra forma di verifica del profitto secondo le modalità sancite dall’art. 10, comma 4, lett. d) del DPR 212/2005.
4. Al CFA corrispondono 25 ore di lavoro per studente. In relazione al forte l’impatto dell’attività laboratoriale nei corsi di studio dell’Accademia, con specifico DM possono essere determinate variazioni in aumento non superiore al 20% di tale quantità.
5. La quantità media di lavoro di apprendimento dello studente impegnato a tempo pieno negli studi accademici è convenzionalmente fissata in 60 CFA per anno, per un totale complessivo medio di 1500 ore di lavoro.
6. Gli ordinamenti didattici e i piani di studio devono essere costituiti su tale valore definito dall’art. 6 del DPR 212/2005.
7. I DM, determinando la frazione di impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale, assegnano di norma, rispetto all’impegno di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30%, alle attività teorico-laboratoriali il 50%, alle attività di laboratorio il 100%
8. Ai sensi dell’art. 6 del DPR 212/2005, possono essere previste dalle strutture didattiche di cui al successivo art. 6, forme di verifica periodica dei CFA acquisiti al fine di valutare l’attualità dei correlati contenuti conoscitivi, nonché il numero minimo dei CFA da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti a tempo pieno o contestualmente impegnati in attività lavorative.
9. In prima applicazione del presente Regolamento con DM, sentito il CNAM, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i CFA previsti nei nuovi corsi.

 

 

 

 

 


 

Art. 4 ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, definiti ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005 determinano:
a) la denominazione del corso di studio;
b) il dipartimento di appartenenza;
c) gli obiettivi formativi specifici del corso di studio
d) i “curricola” in cui è eventualmente articolato il corso;
e) le regole di presentazione dei piani di studio individuali;
f) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa o a ciascun settore disciplinare relativi alla formazione di base, alle attività caratterizzanti e alle attività affini e integrative di cui al successivo art….
g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
h) la preparazione iniziale richiesta agli studenti;
i) ove necessario, le modalità di accertamento della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma e ai corsi di diploma specialistico, ai corsi di specalizzazione anche ai fini della determinazione di eventuali obblighi formativi aggiuntivi nel caso la verifica non risulti positiva;
2. Ai sensi dell’art. 5 del DPR 212/2005, l’offerta formativa dell’Accademia è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle Scuole. In sede di prima applicazione le Scuole sono individuate nella tabella A allegata al presente Regolamento. Con successivo regolamento ministeriale, sentito il CNAM, si provvede alle modifiche e integrazioni della tabella A, anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse ai nuovo corsi di studio individuati in sede di programmazione e sviluppo del sistema.
3. Altresì, in prima applicazione i corsi di I livello, salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 5 DPR 212/2005, sono istituiti nelle Scuole individuate nella tabella A allegata al presente Regolamento, in conformità ai criteri determinati dall’art. 9 del DPR 212/2005, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti della risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione è disposta, su proposta dell’accademia, con DM che verifica la corrispondenza ai criteri di cui al citato art. 9 e l’adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
4. Fino all’adozione del regolamento che disciplina i criteri generali per l’istituzione e l’attivazione dei corsi, i corsi di II livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con DM che verifica gli obiettivi formativi e l’adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il CNAM.
5. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento ad ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.

6. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinari secondo quanto previsto dalla Legge n. 53/2003 e dai relativi decreti della delega con apposito regolamento didattico.

 

 

 

 

 


 

Art. 5 REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO

1. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate dal presente Regolamento.
2. I corsi di diploma accademico di I e II livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca, i masters e i corsi di perfezionamento, e comunque ogni iniziativa didattico-formativa, sono disciplinati da un regolamento didattico del corso di studio che specifica gli aspetti organizzativi del corso medesimo.
3. Il regolamento didattico del corso di studio è proposto con delibera dell’organo collegiale della struttura didattica competente ed è approvato, sentita la Consulta degli Studenti, dal Consiglio Accademico e, per quanto di competenza, dal Consiglio di Amministrazione secondo il comma 2 dell’art. 18, lett. c) dello Statuto di autonomia.
4. Il regolamento didattico del corso di studio determina, nel rispetto della libertà d’insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti, i seguenti aspetti:
a) l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative con le seguenti specificazioni per ciascun insegnamento o attività formativa:
- il settore disciplinare di appartenenza dell’insegnamento;
- il numero dei crediti formativi assegnati;
- gli obiettivi formativi specifici;
- l’eventuale articolazione in moduli;
- le precondizioni di accesso nonché le eventuali propedeuticità;
- la tipologia delle forme didattiche;
- la tipologia delle verifiche di profitto degli studenti.
b) la denominazione e la struttura dei “curricola” offerti agli studenti;
c) le regole sugli obblighi della frequenza.

 

 

 

 

 


 

Art. 6 STRUTTURE DIDATTICHE

1. Le struttura didattiche di cui si avvale l’Accademia sono le seguenti:
a) Le Scuole comprendenti i Corsi di diploma di I e II livello
b) I Dipartimenti
c) I Corsi di specializzazione
d) I Masters di I e II livello
e) I Corsi di Formazione alla Ricerca;
f) I Corsi di perfezionamento
2. Gli organi, le funzioni e le competenze di tali strutture sono definiti dal presente Regolamento nonché dai rispettivi regolamenti interni.

Ultima modifica il Giovedì, 20 Giugno 2013 12:44

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