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Titolo IX Organizzazione didattica (art.14-art.19)

on Venerdì, 27 Marzo 2009 15:30

 

 

 


Art .14  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

1.    Ai sensi dell’art. 18, lett. b) dello Statuto, il Consiglio Accademico è l’organo preposto al piano di sviluppo triennale dell’attività didattico-culturale e scientifica, alla programmazione didattica annuale e all’approvazione del Manifesto degli studi dell’Accademia di Belle Arti di Firenze.
2.    Per la programmazione didattica annuale e il Manifesto degli studi, il Consiglio Accademico si avvale della collaborazione delle strutture didattiche collegiali nonché del servizio di Tutorato e orientamento, che avanzano ciascuno per le proprie competenze, entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico medesimo e comunque entro i tempi necessari all’avvio delle attività, motivate proposte in merito ai seguenti strumenti di programmazione:
a)    Integrazioni e modifiche al piano di studi annuale
b)    piano di copertura degli insegnamenti
c)    piano di utilizzo degli spazi e dei laboratori didattici e relativo orario
d)    piano delle dotazioni strumentali e dei materiali didattici necessari allo svolgimento delle attività formative
e)    piano delle prove di accesso, delle verifiche d’esame e delle prove finali;
3. Gli strumenti di programmazione didattica annuale possono essere aggiornati dal Consiglio Accademico in corso d’anno in caso di situazioni non prevedibili all’atto della loro approvazione.

 

 

 


 

Art. 14/1a INCOMPATIBILITà

1.L’incarico di Direttore dell’Accademia è incompatibile con altri incarichi di responsabile delle strutture didattiche.
2.L’incarico di responsabile di una struttura didattica è incompatibile con altri incarichi di responsabile di altre strutture didattiche.
3. L’incarico di responsabile delle strutture didattiche a qualunque livello, così come il componente il Consiglio Accademico e la componente docente in Consiglio di Amministrazione, sono incompatibili, per potenziale conflitto di interessi, con le figure di componente della RSU o delle rappresentanze sindacali.

 

 

 


 

Art .14/2a  PIANO DEGLI STUDI ANNUALE

1.    Il piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento dei corsi di studio, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti e delle attività formative per ciascuno degli anni di durata ordinaria del corso stesso, indicandone il peso in termini di CFA, di ore di lezione, di laboratorio e di esercitazioni nonché i periodi didattici di svolgimento
2.    Il piano di studi annuale è definito ogni anno nel rispetto dell’ordinamento didattico compreso nel presente Regolamento e nel Regolamento didattico del corso di studio.

 

 

 


 

Art .14/3a PIANO DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

1.    Visto il CCNL vigente, il piano di copertura degli insegnamenti definisce le modalità d’individuazione dei docenti responsabili degli insegnamenti previsti dal Piano annuale degli studi per l’a.a. di riferimento.
2.    Sulla base del piano, il Direttore definisce il bando per gli affidamenti delle discipline che non risultano coperte, distinto fra affidamenti interni e affidamenti esterni. Di norma il bando ha validità triennale.
3.    Il bando elenca gli insegnamenti per cui si cerca copertura con l’indicazione del numero dei CFA, il numero delle ore di lezione richieste, gli obiettivi formativi specifici degli insegnamenti da ricoprire.

 

 

 


 

Art .14/4a PIANO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEGLI ORARI

1.    Il piano di utilizzo degli spazi e degli orari definisce la disponibilità degli spazi da destinarsi alle attività didattiche e di studio e i rispettivi orari di utilizzo.
2.    Il piano individua per ciascun insegnamento attivato la denominazione esatta della disciplina, il nome del docente, l’orario e l’aula, il giorno di inizio e di conclusione delle lezioni. Per ogni docente sarà indicata la sede di ricevimento degli studenti e l’indirizzo di posta elettronica.
3.    Il piano, proposto e raccordato dal servizio Tutorato e orientamento sentite le strutture didattiche, è approvato dal Consiglio Accademico, quindi pubblicato all’albo dell’Istituto e per via telematica almeno 10 gg. prima dell’inizio di ciascun periodo didattico.

 

 

 


 

Art .14/5a MANIFESTO DEGLI STUDI ANNUALE

1.    Entro il 30 luglio di ogni anno il Consiglio Accademico e, per quanto di sua competenza, il Consiglio di Amministrazione, approvano il Manifesto annuale degli studi che comprende:
a)    il piano annuale di ciascun corso di studio;
b)    le modalità di accesso degli studenti
c)    le modalità di immatricolazione e d’iscrizione
d)    i termini delle iscrizioni alle eventuali prova di ammissione
e)    i termini e le modalità dell’eventuale accertamento della preparazione iniziale
f)    l’ammontare delle tasse, dei contributi e delle indennità dovute dagli studenti
2.    I Regolamenti delle strutture didattiche stabiliscono tempi e modalità di presentazione delle proposte circa le lettere a), b), d), e) del presente articolo da inoltrare al Consiglio Accademico entro il 15 luglio di ogni a.a. per le opportune deliberazioni. In via transitoria, per l’a.a. 2008/09 le proposte di cui alle lettere a), b), d), e) vengono formulate direttamente dal Consiglio Accademico. La lettera f) del comma 1. viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione
3.    Il Manifesto annuale degli studi viene pubblicato all’albo dell’Istituto e per via telematica, nonché distribuito alle strutture didattiche e al servizio Tutorato e orientamento per gli studenti che ne facciano richiesta entro il 10 settembre di ogni a.a.

 

 

 


 

Art .14/6a COORDINAMENTO DELLE ATTIVITà DIDATTICHE

1.    Ferma restando la liberta di docenza sancita dallo Statuto, le attività didattiche vengono coordinate in termini di programmi d’insegnamento, di organizzazione dei percorsi formativi, di utilizzazione delle risorse, di temporalizzazione delle attività.
2.    Il coordinamento delle attività all’interno del singolo corso di studio viene curato dagli organi del corso medesimo. A tal fine l’organo collegiale del corso viene riunito entro il 15 luglio di ogni a.a. per definire le proposte inerenti la programmazione didattica e la definizione dei relativi piani. L’organo collegiale si riunisce altresì prima dell’inizio dell’anno accademico per verificare l’adeguatezza e la coerenza dei programmi d’insegnamento proposto dai docenti con le finalità del corso di studi.
3.    Il coordinamento delle attività tra i corsi di studio attivati nell’ambito di una medesima struttura didattica compete all’organo collegiale della struttura didattica medesima
4.    Il coordinamento delle attività dei corsi di studio attivati dalle varie strutture didattiche compete al Consiglio Accademico.
5.    A tal fine, nelle sedute dedicate alla definizione dei piani triennali di sviluppo nonché alla programmazione annuale e al Manifesto degli studi, il Consiglio Accademico potrà essere allargato, a titolo consultivo, ai responsabili delle diverse strutture didattiche.

Art .14/7a VERIFICA DEI RISULTATI DELLE ATTIVITà FORMATIVE

1.    L’Accademia di Belle arti di Firenze si pone l’obiettivo di garantire il conseguimento del titolo di studio entro la durata ordinaria prevista dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riducendo al minimo possibile il numero degli abbandoni.
2.    La verifica per il conseguimento di tale obiettivo avviene attraverso il monitoraggio e il controllo dei percorsi di studio degli studenti che consentano di evidenziare situazioni patologiche sia per quanto attiene i processi di apprendimento degli studenti medesimi, sia in ordine a disfunzioni organizzative, a carichi di studio non adeguatamente distribuiti nei vari periodi didattici, ad una non soddisfacente corrispondenza fra CFA assegnati ai vari insegnamenti e programmi effettivamente svolti, a differenze qualitative nelle prestazioni didattiche dei docenti o a difformità di impostazioni valutative dei docenti in merito al profitto degli studenti.
3.    I Consigli di corso di studio, attraverso i docenti responsabili delle strutture didattiche, presentano una relazione annuale diretta a valutare i risultati delle attività formative individuando gli eventuali elementi distorsivi e suggerendo possibili soluzioni sulla base di opportune analisi dei percorsi formativi degli studenti, dei tassi di superamento delle prove d’esame e dei giudizi degli studenti sull’efficacia dei corsi.

 

 

 


 

Capo 2  ATTRIBUZIONE COMPITI DIDATTICI

Art. 15  FORME DIDATTICHE
1.    Le attività didattiche svolte dall’Accademia di Belle Arti di Firenze possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente nonché le forme didattiche di tipo sperimentale ritenute opportune dal singolo docente in attuazione delle sperimentazione didattica prevista…
2.    In ogni caso gli insegnamenti debbono essere impartiti sotto forma di lezioni, e/o di esercitazioni laboratoriali o di moduli, e di altre forme didattiche nel rispetto dei vincoli definiti dagli ordinamenti didattici e dai Regolamenti didattici dei corsi di studio.

 

 

 


 

Art. 15/1a CORSI UFFICIALI D' INSEGNAMENTO

1.    I corsi ufficiali d’insegnamento, di base, caratterizzanti e integrativi, vengono organizzati dalle strutture didattiche competenti nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dal DPR 212/05 nonché dalla normativa vigente.
2.    Le discipline che costituiscono i corsi ufficiali d’insegnamento possono essere di durata pluriennale o annuale. Le discipline di durata pluriennale comportano programmi diversi per ogni annualità.
3.    Le discipline possono articolarsi in moduli corrispondenti ad argomenti chiaramente individuabili all’interno del programma d’insegnamento. I moduli possono costituire corsi integrati.
4.    Le discipline di durata pluriennale sono di norma affidate a docenti di I fascia; le discipline di durata annuale possono essere affidate a docenti di II fascia, previa verifica delle competenze tramite valutazione comparativa dei titoli. Per quanto non specificato si rinvia alla sezione del CCNL vigente riguardante il personale docente.

 

 

 


 

Art. 15/2a ESERCITAZIONI E LABORATORI DIDATTICI

1.    Le esercitazioni consistono in attività con le quali si sviluppano esemplificazioni ed applicazioni di principi e metodi presentati con lo scopo di chiarire i contenuti delle lezioni.
2.    Le attività di laboratorio sono attività formative strettamente connesse ed integrate alla disciplina di riferimento. Esse vengono svolte dallo studente dietro la diretta supervisione del docente o del tutor didattico.
3.    A motivo dell’alto livello di operatività degli insegnamenti artistici, le esercitazioni e laboratori didattici possono assumere valenza autonoma e rappresentano momenti ulteriori e necessari di formazione dello studente a cura del docente.

 

 

 


 

Art. 15/3a SEMINARI DIDATTICI

1. Il seminario didattico è attività formativa consistente nella partecipazione dello studente ad incontri in cui sono presentati, discussi e approfonditi temi oggetto degli insegnamenti, sotto la supervisione di un docente.

 

 

 


 

Art. 15/4a TIROCINI

1.    Il tirocinio consiste in un periodo di inserimento operativo dello studente in una struttura progettuale di ricerca, produttiva o professionale esterna alla struttura didattica dell’Accademia, con il fine di apprendere le modalità di applicazione di principi e contenuti oggetto d’insegnamento.
2.    Il tirocinio può essere effettuato solo a seguito di un accordo tra il tutor accademico e il tutor della struttura proposta che dovrà seguire lo studente nel suo periodo di attività nella struttura ospitante.
3.    La durata del tirocinio è proporzionata alle esigenze di apprendimento di un particolare argomento oggetto dell’insegnamento o delle finalità formative del corso di studio.
4.    Le attività di tirocinio presso strutture esterne richiedono la previa stipula di apposita convenzione in cui vengono precisati gli obiettivi del tirocinio, i tempi e le modalità si svolgimento dello stesso, le competenze del soggetto ospitante e gli oneri del soggetto promotore.
5.    La convenzione è approvata, su proposta della struttura didattica competente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 15/5a COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI

1.    I compiti didattici dei docenti sono disciplinati dalla vigente normativa sullo stato giuridico dei professori di ruolo dell’AFAM e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, e consistono in
a)    lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari e altre attività integrative delle lezioni
b)    assistenza individuale agli studenti
c)    accertamento del profitto degli studenti
d)    partecipazione agli organi collegiali delle strutture didattiche e dei corsi di studio
2.    Tali compiti rientrano tra le funzioni istituzionali attribuite ai docenti di ruolo dallo stato giuridico e dai CCNL vigenti
3.    Alla luce del profilo professionale dei docenti dell’Accademia e degli obblighi connessi alla funzione docente, definiti nel CCNL vigente, tutti i professori sono tenuti a svolgere ogni insegnamento loro attribuito sotto forma sia di lezioni frontali, sia di esercitazioni seminariali, di laboratorio, di produzione e di ricerca per il numero di ore previsto dal Regolamento didattico di corso e comunque secondo quanto richiesto dalla natura e dall’estensione dell’insegnamento medesimo. Stante la caratteristica tipologia delle discipline dell’Accademia, le lezioni e le attività d’insegnamento vengono svolte a cumulo orario giornaliero in non meno di 2 giorni alla settimana. Modalità diverse di prestazione dell’attività didattica sono programmabili in presenza di particolari e dimostrate esigenze didattiche (percorsi semestrali)
4.    I docenti sono tenuti a svolgere personalmente le lezioni loro affidate. Potranno altresì invitare esperti su argomenti specifici da svolgere alla loro presenza, previa comunicazione al responsabile della struttura didattica di riferimento. Nel caso di inviti ad esperti che comportino oneri, è necessario chiedere preventiva autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento.
5.    Ai fini
a)    dell’inquadramento dei docenti nei settori disciplinari d’appartenenza;
b)    dell’espletamento delle loro funzioni da parte dei docenti;
c)    dell’attribuzione dei compiti didattici, di ricerca e di produzione ordinari e aggiuntivi nonché della piena utilizzazione dei docenti;
d)    della determinazione dell’orario di servizio dei docenti;
e)    della libertà d’insegnamento e di coordinamento dei programmi con le strutture didattiche,
il presente Regolamento rinvia a quanto previsto dal CCNL vigente nella specifica sezione relativa al personale docente;
6.    I docenti sono altresì tenuti ad assicurare un numero di ore di ricevimento degli studenti secondo modalità stabilite dalle strutture didattiche di riferimento approvate dal Consiglio Accademico.
7.    Secondo quanto sancito da specifico articolo del CCNL 16/2/2005, per ogni insegnamento o modulo deve essere tenuto, a cura del docente, un registro, vidimato dal Direttore, delle attività didattiche svolte. In esso vengono annotati, volta per volta, gli argomenti delle lezioni, delle esercitazioni, delle attività di laboratorio e dei seminari con relativa firma del docente.
8.    Il registro, che fa fede ai fini del computo del monte orario del singolo docente, viene consegnato alla Direzione entro 15 gg. successivi alla conclusione dei corsi. Ogni docente è tenuto altresì ad esibire il registro, su richiesta del Direttore, anche durante lo svolgimento dei corsi.
9.    La concessione dell’anno sabbatico previsto dal CCNL, e richiesto dai docenti - dietro specifica e pertinente motivazione formale di carattere artistico, o scientifico-culturale, con allegato progetto esplicativo - entro il mese di giugno di ogni a.a., è deliberata annualmente dal Consiglio Accademico in misura non superiore al 5% dell’intero corpo docente.  A conclusione del periodo sabbatico il docente è tenuto a presentare dettagliata relazione conclusiva. Per quanto non espressamente previsto, fa fede quanto stabilito dall’articolo del CCNL in merito.

 

 

 


 

Art. 15/6a MODALITà DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI

1.    Gli insegnamenti, con riferimento ad uno specifico corso di studio, possono essere coperti per:
a)    titolarità
b)    affidamento
c)    utilizzazione
d)    supplenza interna
e)    supplenza esterna
f)    contratto
2.    Gli insegnamenti sono coperti annualmente sulla base della programmazione didattico-formativa proposta dalle strutture didattiche e approvata dal Consiglio Accademico
3.    Un insegnamento è coperto mediante titolarità quanto esso è impartito da un docente di ruolo che è incardinato in quell’insegnamento o quando è tenuto da un docente incardinato nel settore disciplinare di cui l’insegnamento fa parte.
4.    Un docente incardinato in un settore disciplinare è tenuto a coprire l’insegnamento o gli insegnamenti del settore di riferimento.
5.    Un docente  incardinato in un settore disciplinare può essere chiamato a ricoprire un insegnamento in altro settore previo suo consenso e previa certificazione delle competenze.
6.    L’affidamento viene attribuito a professori di ruolo che, con loro espresso consenso, assumono la responsabilità di un ulteriore insegnamento in aggiunta a quello di titolarità. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione dell’affidamento comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti.
7.    Un insegnamento è coperto per supplenza interna quando viene attribuito ad un docente in servizio a seguito di valutazione della domanda presentata in conseguenza di un bando ufficiale. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione della supplenza comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.
8.    Un insegnamento è coperto per utilizzazione temporanea quando una disciplina  risulta disponibile, ma non vacante, di fatto libera dal rispettivo titolare che si trovi in posizione di comando, aspettativa, esonero o altra fattispecie prevista dalle vigenti disposizioni.
9   Un insegnamento è coperto per supplenza esterna quando viene attribuito a docente di altra Accademia o comunque a docente non proveniente dai ruoli dell’Accademia  a seguito di valutazione della domanda presentata in conseguenza di bando ufficiale. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione della supplenza esterna comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il supplente è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.
Nel caso di docente di altra Accademia, il supplente esterno è tenuto ad acquisire il nulla osta dall’Accademia di appartenenza.
10. Un insegnamento è coperto per contratto quando, essendo state esperite infruttuosamente le procedure per la copertura di un insegnamento per titolarità, affidamento, utilizzazione o supplenza, si rende necessario ricorrere alla collaborazione di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza, selezionate sulla base di u bando ufficiale. Con il docente viene stipulato un contratto di diritto privato. Le responsabilità didattiche conseguenti all’attribuzione di un insegnamento a contratto comprendono lezioni frontali, esercitazioni e attività di laboratorio e qualunque altra attività didattica inerente l’insegnamento, cui si aggiungono gli impegni legati alle verifiche di profitto, alle prove finali, e al ricevimento degli studenti. Il docente a contratto è tenuto a svolgere l’insegnamento secondo gli obiettivi formativi specifici di esso definiti dal Regolamento didattico di corso e secondo il programma didattico approvato dalla struttura didattica competente.
11. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettera b), c), d) si procede attraverso il meccanismo della valutazione comparativa dei titoli.
12. Per la copertura degli insegnamenti di cui alle lettere e) e f) si procede per bando di concorso con formazione di specifiche graduatorie.
13. Per la valutazione comparativa dei titoli vengono costituite, dietro parere conforme del Consiglio Accademico, apposite Commissioni di valutazione, presiedute dal Direttore o suo delegato di I fascia, composte da 4 docenti di cui almeno 1 di II fascia. Le Commissioni di valutazione dovranno essere formate da almeno 1 docente del medesimo settore disciplinare dell’insegnamento che dovrà essere coperto e da docenti di settori disciplinari affini o corrispondenti anche di altre accademie.
Di ogni valutazione verrà redatta specifica verbalizzazione autonoma per ciascun commissario relativa ai titoli presentati secondo: a) contenuti artistico-culturali e scientifici dell’insegnamento; b) impianto didattico-metodologico; c) esperienze didattico-formative maturate in ambito accademico o universitario a livello nazionale o internazionale; d) ricerche e attività di produzione specifiche anche di carattere sperimentale, interdisciplinare e multidisciplinare di particolare interesse; e) ultra.
15. I bandi di concorso di cui al precedente comma 12. dovranno indicare, tra l’altro, il settore disciplinare di riferimento nonché la declaratoria, gli specifici contenuti dell’insegnamento, le indicazioni metodologiche e i programmi didattici proposti, nonché i criteri di valutazione e i punteggi assegnati per ciascuno di essi. Potranno essere assunti i criteri previsti dalle OM vigenti per incarichi a tempo determinato; in tal caso ne verrà fatto specifico riferimento nei bandi.
16. Le Commissioni Giudicatrici per l’espletamento dei bandi di cui al precedente comma, costituite dal Direttore o da suo delegato, su parere conforme del Consiglio Accademico, sono composte da 4 docenti di cui almeno 1 di II fascia. Le Commissioni Giudicatrici dovranno essere formate da almeno 1 docente del medesimo settore disciplinare dell’insegnamento bandito e da docenti di settori disciplinari affini o corrispondenti anche di altre accademie

 

 

 


 

Art. 16  ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE DEGLI STUDENTI

1.    L’accertamento della preparazione di base degli studenti avviene con i seguenti strumenti:
a)    prove di ammissione ai corsi di studio
b)    prove di accertamento della preparazione iniziale
c)    prove di profitto, distinte in prove di valutazione intermedia (revisioni) ed esami di profitto
d)    prove finali
2.    a ciascuna delle prove di cui al comma 1 corrispondono altrettante procedure di accertamento.
3.    In particolare il numero, le caratteristiche, le modalità di svolgimento delle prove di valutazione intermedia sono stabilite dai docenti interessati nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti delle strutture didattiche. Fermo restando che le prove di valutazione intermedia (revisioni) non sono oggetto di registrazione ufficiale nella carriera accademica dello studente, ma solo di verbalizzazione interna da parte del docente, comunque all’inizio di ogni corso i docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le prove di valutazione intermedia (revisioni) eventualmente previste.
4.    L’accertamento del profitto individuale dello studente viene espresso, a seguito di opportune prove, mediante una votazione in trentesimi. Gli esami finali di profitto di ogni corso sono ordinati in modo da accertare la preparazione del candidato nella disciplina su cui verte l’esame. L’accertamento viene effettuato valutando lo svolgimento dell’esame conclusivo con gli esiti delle eventuali prove di valutazione intermedia (revisioni) previste.
5.    Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 2 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.
6.    L’accertamento del profitto è attuato sulla base di un piano di prove d’esame per i corsi di I e di II livello che deve prevedere almeno 3 sessioni distribuite nel corso dell’a.a. secondo le indicazioni della struttura didattica competente approvate dal Consiglio Accademico. Le sessioni debbono indicare data d’inizio e di conclusione degli appelli e vengono comunicate ufficialmente almeno 60 gg. prima del loro svolgimento. Di norma le sessioni d’esame sono: sessione estiva (mesi giugno-luglio); sessione autunnale (mesi settembre-ottobre) sessione invernale (mese febbraio) e debbono concludersi entro il 30 aprile dell’a.a. successivo. Sessioni straordinarie possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio Accademico dietro motivata proposta delle strutture didattiche. Per ciascuna sessione è previsto almeno un appello di ogni disciplina. Nel caso di più appelli della medesima disciplina in una stessa sessione, deve trascorrere un lasso di tempo di almeno 20 giorni tra un appello e l’altro.
7.    La data di un appello di esame non può essere anticipata, e può essere posticipata solo per grave e giustificato motivo. In ogni caso deve esserne data comunicazione agli studenti mediante affissione all’albo e per via informatica almeno 15 gg. prima della data prevista nel calendario, salvo i casi di forza maggiore.
8.    Nel caso di prova scritta, i candidati verranno informati della data di svolgimento e della durata della prova almeno 7 giorni prima. Gli studenti hanno diritto d’accesso agli elaborati prodotti della prova scritta e alla discussione sui medesimi con il presidente di commissione.
9.    L’esame finale di profitto deve svolgersi all’interno di ogni sessione e non può in ogni caso essere effettuato durante lo svolgimento delle lezioni del relativo insegnamento.
10.    La sessione degli esami finali di profitto ha inizio almeno 7 giorni dopo la conclusione o la sospensione dell’ordinaria attività didattica.
11.    Per insegnamenti ad elevato numero di iscritti il Consiglio Accademico può autorizzare lo svolgimento di pre-appelli dietro motivata richiesta del responsabile della struttura didattica di riferimento. I pre-appelli devono comunque rientrare all’interno della sessione degli esami di profitto che potrà in tal caso essere anticipata.
12.    Gli esami finali di profitto sono pubblici e pubblica è la comunicazione del voto finale
13.     L’esame finale di profitto s’intende superato quando lo studente consegue una votazione minima di almeno 18/30. Ove consegua il voto massimo può essere concessa la lode.

 

 

 


 

Art. 16/1a  AMMISSIONE AGLI ESAMI DI PROFITTO

1.    Per essere ammesso agli esami finali di profitto lo studente deve:
a)    essere in regola con l’iscrizione al corso di studio tramite il pagamento delle relative tasse e contributi
b)    essere in regola con gli obblighi di frequenza previsti per ogni singolo corso
2.    Non è consentito ripetere un esame finale di profitto già sostenuto con esito positivo
3.    Lo studente può sostenere nel corso dell’a.a. tutti gli esami finali di profitto relativi agli insegnamenti del proprio curriculum e del piano di studi individuale, nel rispetto delle eventuali propedeuticità e degli eventuali vincoli definiti dalla struttura didattica competente.
4.    Lo studente non può sostenere esami finali di profitto relativi a corsi che non siano attivati nell’a.a. di svolgimento, salvo che si tratti di esami rientranti nel proprio curriculum o nel piano di studi individuale e di cui sia in difetto. In tal caso lo studente ha diritto alla nomina di apposita commissione d’esame.
5.    Lo studente che in un esame finale di profitto non ottenga la votazione minima di 18/30, ovvero che si ritiri prima della conclusione dell’esame s’intende riprovato. Gli esami sostenuti con esito negativo non vengono verbalizzati. Lo studente riprovato può ripetere l’esame nell’appello immediatamente successivo per il quale deve intercorrere un lasso di tempo di almeno 20 giorni.
6.    Per essere ammessi al II anno di corso è necessaria l’acquisizione di almeno 36 CFA, pari al 60% dei 60 CFA previsti annualmente; per essere ammessi al III anno di corso è necessaria l’acquisizione di almeno 72 CFA.

 

 

 


 

Art. 16/2a COMMISSIONE DEGLI ESAMI DI PROFITTO

1.Gli esami finali di profitto di ogni disciplina vengono sostenuti davanti ad una commissione di valutazione composta almeno da 2 docenti, tra cui il docente responsabile delle disciplina in qualità di presidente, designata dal Direttore dell’Accademia su proposta del responsabile della struttura didattica di riferimento.
2.I lavori della commissione si svolgono sotto la responsabilità del presidente. Il presidente  stabilisce altresì se i membri debbano operare congiuntamente o possano operare anche singolarmente. In ogni caso la responsabilità della valutazione finale deve essere collegiale.
3.La verbalizzazione dell’esito dell’esame finale di profitto è effettuata dal presidente della commissione che la sottoscrive. Lo studente ne prende atto sottoscrivendola a sua volta. L’eventuale mancata sottoscrizione da parte dello studente non pregiudica la validità della verbalizzazione.
4.La valutazione conclusiva dell’esame di profitto viene trascritta sia sul verbale che sul libretto personale dello studente.

 

 

 


 

Art. 17 AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

1.    Per accedere ai corsi di studio dell’Accademia di Firenze è necessario aver conseguito un titolo di scuola superiore quinquennale; in via transitoria e fino alla chiusura dei contingenti, possono accedere ai corsi di studio dell’Accademia studenti in possesso del diploma di maturità artistica quadriennale: in tale caso l’Accademia potrà quantificare debiti formativi che lo studente dovrà assolvere entro il I anno di corso.
2.     I corsi di studio presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze sono ad accesso programmato e ad accesso libero subordinato comunque a prerequisiti riconosciuti attraverso prove di accesso.
3.    I corsi ad accesso programmato prevedono una limitazione dei posti disponibili per gli studenti. L’ammissione ai corsi di studio programmato è disposta dall’Accademia previo superamento di apposite prove di accesso per titoli e/o per esami o colloqui, con pubblicazione del relativo bando almeno 60 gg. prima della loro effettuazione, garantendo altresì la pubblicazione dei risultati entro i 15 gg. successivi allo svolgimento delle prove.
4.    Ai fini del miglioramento dell’offerta formativa e della qualità degli studi anche tramite la corrispondenza tra numero degli studenti iscritti e numero dei posti disponibili in termini di dotazione di spazi, di attrezzature e di personale docente e TA, il numero massimo di iscrizioni per corso viene deliberato annualmente dal Consiglio Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle relazioni tecniche, predisposte dalle strutture didattiche competenti, che evidenzieranno i seguenti elementi:
a.    disponibilità di professori di ruolo di I e II fascia
b.    disponibilità di aule e laboratori
c.    monitoraggio delle immatricolazioni negli ultimi 5 anni
d.    monitoraggio dei diplomi rilasciati negli ultimi 5 anni
e.    possibilità di copertura di insegnamenti e corsi non in organico mediante affidamenti, utilizzazioni e contratti
5.    Le procedure delle prove di accesso ai corsi di studio che prevedono un numero massimo di posti disponibili sono disciplinate dalle strutture didattiche competenti. Tali procedure sono pubblicate nel Manifesto degli studi.
6.    Le strutture didattiche competenti possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti.
7.    I risultati di ammissione sono pubblicati all’Albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione.
8.    I corsi di studio ad accesso libero sono tuttavia subordinati al possesso di prerequisiti riconosciuti attraverso prove di ammissione
9.    Le strutture didattiche competenti definiscono e disciplinano le prove di ammissione ai singoli corsi di studio ad accesso libero; e possono stabilire contingenti di candidati esentati dall’eventuale prova di accesso in base al possesso di determinati requisiti: il diploma quinquennale ISA e la maturità artistica costituiscono titolo di accesso diretto. Procedure di ammissione ed esenzioni sono pubblicate sul Manifesto degli Studi.
10.    La Commissione per le prove di ammissione di ogni singolo corso di studio è proposta dal responsabile della struttura didattica competente e approvata dal direttore dell’Accademia. Per ogni seduta o sessione di lavoro della Commissione è redatto apposito verbale da firmarsi dai componenti la Commissione. Per assicurare l’ordinato svolgimento delle prove il responsabile della struttura didattica competente costituisce una commissione di vigilanza. La commissione di vigilanza è tenuta ad accertare l’identità personale dei candidati immediatamente prima di ciascuna prova. Il candidato che si presenti alla prova quando sia già iniziata è escluso dalla partecipazione alla medesima. Le strutture didattiche competenti forniscono informazioni sulla tipologia delle prove di ammissione, che vengono altresì pubblicate sul sito dell’Istituto almeno 30 gg. prima del loro svolgimento.
11.    I risultati di ammissione prevedono 3 valutazioni possibili: ammissione, non ammissione, ammissione con debito. Nel caso di ammissione con debito la commissione preciserà le modalità di assolvimento del debito attraverso un percorso propedeutico obbligatorio entro il I anno accademico.
12.    I risultati di ammissione sono pubblicati all’albo dell’Istituto e tale pubblicazione ha valore formale di comunicazione agli interessati dell’esito dell’ammissione.

 

 

 


 

Art. 17/1a ACCERTAMENTO DELLA PREPARAZIONE INIZIALE

1. I Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio definiscono i requisiti per l’ammissione ai corsi, consistenti nelle conoscenze e abilità che gli studenti debbono possedere per garantire un normale percorso di studi, e individuano altresì i titoli di studio rilasciati dal sistema scolastico per i quali siano necessarie opportune prove per l’accertamento della preparazione iniziale e per le determinazione di eventuali obblighi formativi.

 

 

 


 

Art. 18 PROVA FINALE DI DIPLOMA

1.    I contenuti e le caratteristiche artistico-culturali delle prove finali di diploma di I e II livello, di specializzazione, di perfezionamento, di corsi di Formazione alla ricerca artistica, di Master Accademici, sono definiti dal regolamento delle strutture didattiche di riferimento approvato dal Consiglio Accademico.
2.    Le prove finali di diploma debbono comunque presentare le seguenti caratteristiche: a) un aspetto di produzione e ricerca artistica specifica delle discipline d’indirizzo; b) un aspetto di ricerca storico-teorica o metodologica, ovvero tecnico-artistica secondo connotazioni, contenuti e finalità delle specifiche discipline e comunque coerenti con il sapere artistico.
3. Per tutte le prove finali di diploma sono previsti almeno 3 appelli, uno per ogni sessione di esame, e dovranno concludersi entro il 30 aprile dell’a.a. successivo.
4.Per poter sostenere la prova finale di diploma lo studente deve:
a)    aver frequentato il rispettivo corso di studio;
b)    aver superato tutti i prescritti esami conclusivi di profitto conseguente il corrispondente numero di crediti;
c)    aver adempiuto a tutte le attività formative previste dall’ordinamento didattico del corso di studio con il relativo conseguimento dei cfa
d)    essere in regola con il pagamento delle tasse d’iscrizione e dei contributi
5.Per partecipare agli appelli degli esami di diploma nelle diverse sessioni, lo studente deve presentare domanda al Direttore entro i termini stabiliti dal Consiglio Accademico e provvedere al versamento dell’indennità della prova finale di diploma stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Per gravi e giustificati motivi il Direttore può accogliere domande presentate oltre la scadenza dei termini e comunque almeno 20 gg. prima della data di  discussione delle tesi.
7.    La prova finale si svolge di norma attraverso la discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da 5 docenti, di una tesi che deve essere consegnata in duplice copia presso la segreteria didattica dell’Accademia entro il termine stabilito dal Direttore completa della firma del professore relatore.
8.    La prova finale del diploma di I livello consiste in: a) una tesi di carattere artistico-espressivo consistente nella produzione di più elaborati su tema specificamente assegnato dal docente del corso della disciplina d’indirizzo cui lo studente risulta iscritto; b) una tesi di carattere storico-teorico o metodologico o tecnico-artistico, sotto forma di saggio breve, in una delle discipline comprese nel curriculum didattico o nel piano personale di studi. L’eventuale materiale di produzione artistica allegato alla tesi b) sarà funzionale allo specifico carattere della tesi.
9.    La prova finale di diploma specialistico di II livello consiste nella discussione, davanti ad apposita commissione giudicatrice formata da 5 docenti, di una tesi costituita da una produzione artistica originale su specifico progetto integrato sotto l’aspetto laboratoriale, storico-critico e metodologico svolta sotto la giuda di 2 relatori, uno per la parte artistica, l’altro per la parte storico-critico o metodologica
10.    La prova finale del corso di specializzazione consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di 2 differenti relatori, che dimostri la preparazione artistica e le capacità operative connesse alla specifica professionalità, discussa davanti ad una commissione di 5 docenti
11.    La prova finale del corso di Formazione alla Ricerca Artistica consiste nella realizzazione di un progetto di ricerca approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico a cura di 2 diversi relatori, che dimostri il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso, davanti ad una commissione composta da tutti i docenti del corso di formazione
12.     La prova finale del Master Accademico consiste nella realizzazione di un progetto artistico-culturale finalizzato agli obiettivi formativi del master, approvato dalle strutture didattiche di riferimento, sotto forma di produzione e saggio grafico-scrittografico sotto la cura di 2 relatori, che dimostri l’acquisita preparazione artistico-professionale inerente le finalità dal corso, e discusso davanti ad una commissione di almeno 5 docenti.
13.    Il relatore della prova finale deve essere o essere stato al momento dell’assegnazione della tesi un professore ufficiale o supplente annuale dell’Accademia.
14.    Il docente relatore è tenuto a motivare e garantire il carattere artistico e/o scientifico e/o storico-critico e/o metodologico della ricerca svolta dallo studente, rendendone contezza in sede di discussione della tesi onde porre la commissione giudicatrice in condizione di esprimere una valutazione oggettiva.
Al fine di garantire una compiuta preparazione dello studente, il relatore della tesi di carattere artistico-espressivo non può essere il medesimo della tesi di carattere teorico o storico-critico o metodologico o tecnico-artistico.
15.    Il regolamento delle strutture didattiche di riferimento contemplerà la possibilità che per sostenere la tesi in una determinata disciplina, questa debba o possa essere biennalizzata;
16.    Per la prova finale di diploma di I e II livello, l’argomento di tesi deve essere assegnato dal professore relatore almeno 6 mesi prima delle prove finali di diploma. In tutti gli altri casi la tesi dovrà essere assegnata almeno 1 anno prima della sua discussione.
17.    Per la prova finale di diploma di I e II livello è data facoltà al docente di presentare al candidato una rosa di argomenti sui quali svolgere la tesi. Comunque, in nessun caso un docente è autorizzato ad accogliere argomenti di tesi non ritenuti pertinenti alle finalità culturali della disciplina.
18.     Nello svolgimento dell’argomento di tesi lo studente è tenuto a seguire rigorosamente l’impianto metodologico-culturale definito nonché il piano di lavoro impostato con i docenti relatori, comprese le previste revisioni e aggiornamenti. La mancata ottemperanza di ciò autorizza il docente o i docenti relatori a ritirare l’argomento di tesi e a respingere il lavoro dello studente con provvedimento formale al responsabile della struttura didattica di riferimento.
19.     La valutazione della prova finale è espressa in centodecimi. Alla prova finale viene assegnato, dalla commissione giudicatrice, un punteggio complessivo fino ad massimo di 10 punti, che va a sommarsi alla votazione di ammissione data dalla media dei voti conseguiti negli esami di profitto. Possono conseguire la votazione di 110 solo i candidati che si presentino alla prova finale con una votazione media di profitto non inferiore a 100. Per votazioni di ammissione superiori a 100, i punti a disposizione delle commissioni giudicatrici sono pari alla differenza tra 110 e la votazione di ammissione. In ogni caso il punteggio a disposizione delle commissioni giudicatrici viene assegnato per il 50% alla tesi di carattere artistico-espressivo e per il 50% alla tesi di carattere storico-teorico o metodologico. La proposta di votazione finale viene avanzata alla commissione giudicatrice dai professori relatori. Nel caso di raggiungimento del punteggio di 110, su parere unanime della commissione giudicatrice può essere assegnata la lode nonché la eventuale segnalazione, in casi di assoluta e riconosciuta unanime eccellenza, della menzione di “studente eccellente” che viene riportata sul verbale di tesi e trasmessa al Consiglio Accademico per i riconoscimenti di merito.
20.    Le commissioni giudicatrici sono composte - ad eccezione di quelle relative alla prova finale del corso di Formazione alla Ricerca Artistica formate da tutti i docenti del corso - da 5 docenti compresi i docenti relatori, di cui almeno 3 di ruolo, e vengono nominate dal Direttore dell’Accademia.  Per ogni commissione vengono nominati inoltre 2 docenti supplenti.
21.    Il Presidente delle Commissioni giudicatrici della prova finale è il Direttore o suo delegato, comunque docente di I fascia. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della commissione in qualità di correlatori, senza diritto di voto, esperti e ricercatori esterni. Della commissione fanno sempre parte i professori relatori.
22.    La prova finale è sempre individuale. Il prof.re relatore può motivare lavori di tesi collettive (fino ad un max. di 2 studenti) sul medesimo tema o argomento chiedendone autorizzazione ai responsabili delle strutture didattiche di riferimento. In ogni caso il singolo studente, che deve indicare chiaramente le parti specificamente elaborate del lavoro di ricerca, otterrà comunque valutazione individuale.
23.    Nella prova finale lo studente è approvato se consegue una votazione minima di 70/110. Nel caso di esito negativo la commissione giudicatrice stabilisce il periodo minimo che deve intercorrere fra la data della prova fallita e il successivo appello cui può presentarsi.
24.    I verbali dell’esame finale di diploma, nei quali vengono riportate le valutazioni dei professori relatori e della commissione,  sono sottoscritti da tutti i componenti la Commissione giudicatrice partecipanti alla seduta.

 

 

 


 

Capo 4  QUALITà DELLA DIDATTICA Art. 19 ATTIVITà DI ORIENTAMENTO E TUTORATO

3.    Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, l’Accademia organizza sinergiche attività di orientamento e di tutorato.

Art. 19/1a attività di orientamento
1. l’attività di orientamento si svolge in entrata in modo da garantire allo studente una scelta ragionata e consapevole del corso di studio corrispondente all’interesse e alla vocazione dell’utente; e in uscita, in modo da fornire ai diplomati, per quanto possibile, utile inserimento nelle attività professionali sul territorio
2.L’attività di orientamento viene svolta sulla base di un piano annuale di orientamento predisposto da specifico servizio di Tutorato e orientamento attivato dall’Accademia e approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro coordinato da un docente responsabile designato dal Consiglio Accademico. Il piano viene attuato, in ingresso, con la collaborazione degli istituti di istruzione secondaria di II grado disciplinata da convenzioni e accordi; e, in uscita, con attività di tirocinio e stages presso istituti e aziende attinenti gli ambiti d’interesse dell’Accademia, previa stipula di convenzioni.
3.Lo svolgimento di attività didattiche integrative di orientamento rientra nei compiti istituzionali dei docenti.
4.L’Accademia organizza altresì attività di tutorato dirette a: a) contribuire all’orientamento degli studenti nel corso degli studi; b) migliorare la qualità delle condizioni di studio e di apprendimento; c) favorire la riduzione degli abbandoni, della durata media degli studi e il numero dei fuori corso migliorando nell’insieme le caratteristiche qualitative della didattica; d) rimuovere gli ostacoli ad una proficua attività di studio e un’attiva partecipazione ai processi formativi accademici.
5.L’attività di tutorato viene svolta sinergicamente all’attività di orientamento sulla base di un piano annuale predisposto da specifico servizio di Tutorato e orientamento attivato dall’Accademia e approvato dal Consiglio Accademico. Il servizio viene realizzato da apposito gruppo di lavoro e secondo modalità di cui al precedente comma 2.
6.Il servizio Tutorato e orientamento provvede altresì a: a) stilare il piano orario degli insegnamenti e l’utilizzo degli spazi didattici; b) redigere il manifesto degli studi che viene approvato dal Consiglio Accademico; c) predisporre la guida dello studente cartacea e on-line; d) curare la comunicazione dell’Accademia verso l’esterno;
7.Annualmente in Consiglio Accademico approva il piano individuale di attività didattiche integrative di tutorato e orientamento avendo cura che gli impegni siano equamente distribuiti tra i docenti.
8.Le attività aggiuntive per attività di orientamento previste dal Contratto Integrativo Nazionale possono essere attribuite solo ai docenti che accettino gli impegni aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti alla generalità dei docenti, secondo quanto stabilito dal CIN e dal Contratto Integrativo d’Istituto.
9.Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, le attività di orientamento e tutorato sono disciplinate da apposito regolamento e possono essere supportate da collaboratori amministrativi.

 

 

 


 

Capo 5 RESPONSABILITà DIDATTICHE

Art. 20  -  Individuazione delle responsabilità
1.    Le attività didattiche, formative e integrative sono programmate, organizzate e gestite da strutture, organi e soggetti su cui ricade la responsabilità di una efficace attuazione dei fini istituzionali dell’Accademia.
2.    Le responsabilità sono attribuite: a) al Consiglio Accademico, per la programmazione e il coordinamento delle iniziative didattiche; b) alle strutture didattiche per il coordinamento delle attività da esse promosse e organizzate; c) ai Consigli di corso di studio per la formulazione di proposte per i programmi, le tipologie didattiche, gli orari e i calendari delle lezioni e delle prove di profitto; d) ai docenti per lo svolgimento delle attività d’insegnamento nei limiti delle disposizioni e dei programmi definiti dagli organi collegiali delle strutture didattiche.

Ultima modifica il Giovedì, 20 Giugno 2013 12:44

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