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Titolo X Studenti (art.21-art.27)

on Venerdì, 27 Marzo 2009 16:12

 

 

 


 

Art. 21 RAPPORTO FORMATIVO

1.    Con l’iscrizione dello studente e l’accettazione di essa da parte dell’accademia, si istituisce un rapporto formativo le cui regole sono contenute nel Manifesto annuale degli studi.
2.    con l’iscrizione lo studente s’impegna a versare tasse, contributi e indennità previste dal Manifesto degli Studi per l’intero anno accademico, a seguire lezioni ed insegnamenti, a partecipare alle attività formative e laboratoriali previste, ad assolvere eventuali debiti dipendenti da non adeguata preparazione d’accesso, a superare le prove di accertamento del profitto per il numero di crediti previsti dal piano annuale degli insegnamenti. Assume altresì l’impegno ad osservare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Accademia.
3.    L’iscrizione ai corsi di diploma di I e II livello e di specializzazione si può ottenere solo in qualità di studente.
4.    Sono altresì equiparati agli studenti iscritti gli studenti ospiti nell’ambito di programmi di scambi internazionali, gli iscritti ai corsi di Formazione alla Ricerca Artistica, ai Master accademici e ai corsi di perfezionamento.
5.    Gli studenti equiparati di cui al precedente comma 4  sono esclusi dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
6.    Non è ammessa la contemporanea iscrizione a più corsi di diploma, di diploma specialistico e di corso di Formazione alla Ricerca artistica; né e ammessa la contemporanea iscrizione a corsi di diploma di diverso livello.
7.    Lo studente può essere iscritto ad un determinato corso di diploma di I o II livello, di diploma specialistico o di master in qualità di studente regolare ovvero di studente fuori corso. Lo studente è iscritto in qualità di regolare ad un determinato anno di corso quando gli ani di carriera accademica non superano gli anni della durata ordinaria del corso. Lo studente si considera fuori corso quando non abbia ultimato la frequenza e gli esami di profitto né non abbia acquisito i crediti necessari al conseguimento del titolo entro la durata ordinaria del corso di studi.

 

 

 


 

Art. 21/1a IMMATRICOLAZIONI

1.    Le domande di immatricolazione ai corsi di diploma di I e II livello, di specializzazione, di master e perfezionamento sono indirizzate al direttore dell’Accademia e debbono contenere le generalità complete secondo quanto previsto dal Manifesto annuale degli Studi.
2.    La domanda di immatricolazione deve essere presentata entro i termini stabiliti annualmente dal consiglio Accademico e pubblicati sul Manifesto annuale degli Studi. Il Direttore può accogliere, per gravi e giustificati motivi, domande di immatricolazione presentate in ritardo.

 

 

 


 

Art. 21/2a ISCRIZIONI E LIBRETTI ACCADEMICI PERSONALI

1.    Negli anni accademici successivi a quello di immatricolazione, lo studente rinnova l’iscrizione al corso di studio mediante presentazione di specifica modulistica e il versamento, entro il termine stabilito dal consiglio Accademico e pubblicato sul Manifesto annuale degli Studi.
2.    Il rinnovo dell’iscrizione effettuato oltre il termine di scadenza di cui al precedente comma, deve essere autorizzato dal direttore dell’Accademia.
3.    Lo studente che ha ottenuto l’immatricolazione o l’iscrizione ad anni accademici successivi a quello d’immatricolazione, non ha diritto in nessun caso alla restituzione di tasse, contributi e indennità versate, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente.
4.    Allo studente immatricolato è rilasciato un libretto accademico personale valido per tutta la durata della sua permanenza in Accademia in qualità di studente ed efficace come: a) documento di riconoscimento all’interno dell’Accademia e nei rapporti con le strutture e gli uffici del diritto allo studio; b) documento contenente il percorso didattico dello studente; c) documento comprovante l’iscrizione all’Accademia.
5.    Il libretto accademico personale non è invece valido come documento comprovante gli esami sostenuti.
6.    Ai soli fini di riconoscimento o di accesso ai servizi accademici può esserer rilasciato un tesserino o una carta magnetica.
7.    Lo studente che non abbia ottenuto l’immatricolazione, o l’iscrizione ad anni accademici successivi, non può compiere alcun atto di carriera accademica.
8.    Gli atti di carriera accademica compiuti in difetto di immatricolazione o iscrizione sono nulli.

 

 

 


 

Art. 21/3a IMMATRICOLAZIONI IN BASE A TITOLO DI STUDIO STRANIERO

1.    L’Accademia di Firenze applica le disposizioni generali sull’ammissione ai corsi accademici dei cittadini stranieri e dei cittadini italiani in possesso di titolo di studio conseguito all’estero, contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti, nonché le disposizioni applicative periodicamente emanate dal MUR.
2.    Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente, il Consiglio Accademico: a) determina il numero massimo di studenti stranieri ammissibili al I anno di corso per ogni anno accademico e per ogni corso di studio, su proposta delle strutture didattiche e dei servizi competenti per gli scambi internazionali;
b)approva, dietro proposta delle strutture didattiche, le modalità di svolgimento delle prove di accesso;
c) emana ogni altra disposizione diretta ad attuare disposizioni europee e nazionali in materia, nonché a favorire l’inserimento e l’integrazione degli studenti stranieri nella struttura accademica
3.    La domanda di immatricolazione dello studente in possesso di titolo di studio straniero è accolta alle seguenti condizioni: a) che dalla documentazione pervenuta e dalla dichiarazione di valore del titolo di studio straniero resa dalla rappresentanza diplomatica o consolari italiana competente per territorio risulti che il titolo di studio conseguito consente l’accesso, presso le Accademie del paese di provenienza, al corso di studi corrispondente a quello che lo studente ha scelto di frequentare in Accademia; ovvero, qualora tale corso non esista, ad un corso di studi affine o appartenente ad area disciplinare analoga a quella cui appartiene il corso accademico prescelto. In quest’ultimo caso allo studente potranno essere assegnati debiti formativi propedeutici da assolvere entro il I anno di iscrizione. b) che il titolo di studio straniero sia stato conseguito al termine di un periodo di scolarità la cui durata corrisponda a quella minima prevista dalla disposizioni ministeriali in vigore ai fini dell’ammissione agli studi accademici.
4.    Apposita commissione di valutazione composta da docenti e designata dal Consiglio Accademico provvederà annualmente alla verifica di congruità dei titoli di studio stranieri per l’ammissione ai corsi dell’Accademia portando le risultanze ad approvazione del Consiglio Accademico.

 

 

 


 

Art. 21/4a ISCRIZIONE DI DIPLOMATI

1.    I diplomati di I e II livello possono chiedere iscrizione ad altro corso di diploma di I e II livello. Il competente Consiglio della struttura didattica di riferimento procede al riconoscimento dei crediti e/o debiti pregressi
2.    La domanda deve essere presentata secondo i tempi previsti nel Manifesto degli Studi per le iscrizioni ordinarie.
3.    Non è consentita l’iscrizione ad un corso per il conseguimento di un titolo identico per nome, durata e indirizzo a quello già posseduto, neppure nel caso in cui trattasi di curriculum di studi diverso da quello seguito per il conseguimento del titolo accademico posseduto.
4.    Salvo diversa disposizione della struttura didattica competente, i diplomati non sono soggetti alle prove di ammissione previste se non per le discipline d’indirizzo.

 

 

 


 

Art. 21/5a  ISCRIZIONE AI CORSI SINGOLI

1.    Nel caso di particolari convenzioni con altre istituzioni accademiche e/o universitarie  internazionali sono ammesse iscrizioni a corsi singoli fino ad un max. di 5 per anno accademico. La domanda deve essere presentata dagli interessati entro i termini previsti per le iscrizioni ordinarie.
2.    Gli iscritti a corsi singoli possono ottenere un certificato degli studi compiuti con l’indicazione degli esami sostenuti e dei cfa acquisiti.
3.    L’iscrizione ai singoli corsi comporta il pagamento di tasse e contributi ordinari.

 

 

 


 

Art. 21/6a CURRICULA E PIANI DI STUDIO INDIVIDUALI

1.    L’ordinamento didattico di corso di studio può prevedere opportune articolazioni del percorso formativo costituenti i “curricola”.
2.    Lo studente, ai fini del perseguimento di obiettivi formativi personali specificamente descritti e motivati, nel I anno di corso presenta alla struttura didattica competente domanda di approvazione di un piano di studi individuale che deve essere compatibile con l’ordinamento didattico del corso di studi. Il piano di studi ha validità per l’intera durata del corso di studi cui si riferisce.
3.    Nel caso in cui lo studente intende motivatamente modificare, durante il percorso di studio, il piano di studi iniziale, è tenuto a riformulare domanda del nuovo piano di studi. L’approvazione del piano di studi individuale viene effettuata dalla struttura didattica competente.
4.    I termini per la presentazione della domanda e per la sua approvazione sono stabiliti annualmente dal Consiglio Accademico su proposta delle strutture didattiche competenti e sono pubblicati nel Manifesto degli Studi.

 

 

 


 

Art. 21/7a  SCUOLA LIBERA DEL NUDO

1.L’iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, programmata sulla base della disponibilità di spazi didattici, è subordinata annualmente a specifica prova di accesso deliberata dal Consiglio Accademico e pubblicata sul Manifesto degli Studi, unitamente al numero dei posti annualmente disponibili. La valutazione della prova è affidata ad una commissione giudicatrice presieduta dal docente della Scuola Libera del Nudo.
2.La Scuola Libera del Nudo non rilascia titoli di studio, ma solo attestato di partecipazione.
3.Gli iscritti alla Scuola Libera del Nudo sono tenuti al pagamento di tasse e contributi nella misura prevista per i corsi ordinari; essi sono esclusi dai benefici del diritto allo studio.
4.In considerazione del numero programmato, di norma viene consentito ad un frequentante la Scuola Libera del Nudo l’iscrizione a 5 annualità. Al termine della quinta annualità non viene rinnovata l’iscrizione onde consentire nuove iscrizioni. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero programmato, verrà concessa la reiterazione dell’iscrizione a coloro aventi già frequentato per un intero quinquennio.
5.I candidati respinti alle prove di accesso dei corsi ordinari, possono chiedere iscrizione alla Scuola Libera del Nudo, previo superamento della prevista prova di accesso.

 

 

 


 

Art. 22  TRASFERIMENTI AD ALTRE ACCADEMIE

1.    Lo studente può trasferirsi ad altra Accademia presentando domanda al Direttore didattico entro il 31 dicembre di ogni anno accademico, purché l’istanza sia accompagnata, ove richiesto dall’Accademia di destinazione, da documento comprovante la disponibilità dell’Accademia ospitante ad accogliere la domanda.
2.    A decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento ad altra Accademia lo studente interrompe la carriera scolastica presso l’Accademia di Firenze, salvo che non abbia ritirato l’istanza prima dell’inoltro del foglio di trasferimento.
3.    L’accettazione del trasferimento ad altra Accademia non comporta alcun  rimborso di tasse, contributi e indennità versate dallo studente.
4.    Lo studente trasferito ad altra Accademia porta con sé il curriculum accademico svolto, con relativi esami di profitto sostenuti e cfa acquisiti.

 

 

 


 

Art. 22/1a  TRASFERIMENTI DA ALTRE ACCADEMIE

1.    La domanda di trasferimento da altra Accademia, indirizzata al Direttore didattico, deve pervenire all’Accademia di Firenze entro il 31 dicembre di ogni anno accademico.
2.    Alla domanda di trasferimento di altra Accademia deve essere allegato il curriculum scolastico svolto, con relativi esami sostenuti e cfa acquisiti. Per le domande provenienti da Accademie non statali dovrà inoltre risultare allegato, a cura degli organismi direttivi, dettagliato programma per ogni singola disciplina seguita corredato dal monte orario di insegnamento.
3.    Il Consiglio della competente struttura didattica delibera il riconoscimento degli studi svolti presso l’Accademia di provenienza, con l’indicazione a) di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra curricola pregressi e piani di studio attivi presso l’Accademia di Firenze; b) di eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricola pregressi e piani di studio attivati dall’Accademia di Firenze.
4.    Gli studenti che richiedono il trasferimento da altre Accademie debbono comunque essere in possesso del titolo di studi richiesto per l’accesso ai diversi indirizzi.

 

 

 


 

Art. 22/2a PASSAGGI DI CORSO

1.    E’ consentito allo studente il passaggio da un indirizzo di studio ad un altro del medesimo livello, previa domanda inoltrata al direttore dell’accademia entro i termini previsti dal Manifesto degli Studi.
2.    Il passaggio da un indirizzo all’altro è consentito solo a conclusione dell’anno accademico e in senso orizzontale per la medesima annualità. I cfa acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo indirizzo didattico scelto solo se in esso previsti, fermo restando l’obbligo dello studente di assolvere tutti gli insegnamenti caratterizzanti per l’intera durata del nuovo indirizzo.
3.    Gli studenti in possesso di requisiti di accesso che danno diritto all’ammissione diretta all’Accademia, possono chiedere il passaggio a qualunque altro indirizzo di studio secondo le modalità precisate al comma 2. Per gli studenti ammessi previo superamento di prove di accesso, le strutture didattiche definiranno i meccanismi di passaggio da un indirizzo ad un altro nonché le eventuali prove di ammissione. Meccanismi di passaggio e prove di ammissione saranno recepite nel Manifesto degli Studi.

 

 

 


 

Art. 23 RICONOSCIMENTO DEGLI STUDI PREGRESSI

1.    E’ consentita la presentazione di apposita istanza di riconoscimento degli studi pregressi allo studente che si trova in una delle seguenti condizioni:
a) in possesso di titolo universitario;
b)in possesso di titoli accademici conseguiti all’estero;
c) in possesso di titoli equipollenti agli studi universitari o accademici.
2.    L’eventuale riconoscimento deve avvenire mediante: a) presentazione della certificazione ufficiale del titolo conseguito con l’indicazione degli esami di profitto sostenuti; b) presentazione dei programmi didattici di ogni disciplina oggetto di esame di profitto; c) presentazione della certificazione ufficiale dell’istituzione equipollente di provenienza
3.    Il riconoscimento può avvenire mediante: a) la convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio dell’Accademia, con il riconoscimento della votazione riportata nei relativi esami di profitto; b) la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell’esame di profitto conseguito, con l’obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto sostitutivi della votazione precedentemente conseguita.
4.    Esami e crediti formativi conseguiti in attività Socrates/Erasmus e in scambi internazionali oggetto di convenzione vengono riconosciuti interamente ed entrano a far parte del curriculum accademico dello studente.

 

 

 


 

Art. 24 SOSPENSIONE E INTERRUZIONE TEMPORANEA DEGLI STUDI

1.    Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni per iscriversi e frequentare corsi di studio presso Accademie straniere ovvero nel caso di ammissione ad altro corso di specializzazione o di dottorato di ricerca.
2.    Lo studente ha inoltre la facoltà di sospendere gli studi per l’intero anno accademico nel caso di ottemperanza ad obblighi militari, servizio civile, maternità, ricovero ospedaliero superiore a 4 mesi continuativi. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non ha obbligo di versamento di tasse e contributi accademici e non può sostenere alcun tipo di esame di profitto.
3.    Oltre a quanto previsto dai commi 1. e 2., lo studente ha facoltà di interrompere gli studi. Qualora intenda esercitare successivamente i diritti derivanti dalla condizione di studente, deve presentare domanda al Direttore dell’Accademia allegando:
a)    curriculum accademico svolto;
b)    versamento di tasse e contributi per ogni annualità di interruzione di studi
c)    versamento di tasse, contributi e oneri dovuti per l’anno accademico in cui viene presentata la domanda.

 

 

 


 

Art. 24/1a RINUNCIA AGLI STUDI

1.    Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi accademici intrapresi ed immatricolarsi ex novo al medesimo o ad altro corso, previo versamento di tasse e contributi arretrati.
2.    La rinuncia agli studi ha carattere irrevocabile e deve essere manifestata per le vie formali in modo esplicito senza condizioni o clausole limitative.
3.    Lo studente che abbia rinunciato agli studi può ottenere le certificazioni relative alla carriera accademica percorsa con la specificazione formale dell’inefficacia della carriere a seguito della rinuncia.

 

 

 


 

Art. 25 DECADENZA DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

1.    Lo studente che non abbia rinnovato l’iscrizione al corso di studi accademici per un numero di anni pari al doppio della durata ordinaria del corso incorre nella decadenza dalla qualifica di studente.
2.    Decade dalla qualifica di studente anche lo studente che, pur avendo regolarmente rinnovato l’iscrizione al corso di studi in qualità di studente fuori corso, non abbia tuttavia superato esami di profitto per il medesimo numero di anni di cui al precedente comma.
3.    Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuti. Tali certificazioni debbono contenere l’informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.
4.    Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste, e senza l’obbligo di pagamento di tasse e contributi arretrati.
5.    La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gi esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di diploma; in questo caso lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi arretrati.

 

 

 


 

Art. 25/1a CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI STUDENTE

1.    La qualifica di studente iscritto all’Accademia cessa per:
a)    conseguimento del titolo di studio;
b)    trasferimento ad altra accademia;
c)    rinuncia agli studi
d)    decadenza

 

 

 


 

Art. 26 RILASCIO DEI DIPLOMI ACCADEMICI

1.    I titoli di studio aventi valore legale conferiti dall’Accademia di Belle arti di Firenze vengono rilasciati dal Direttore didattico.
2.    Le pergamene rappresentative del titolo finale vengono sottoscritte, oltre che dal Direttore didattico o suo delegato, anche dal direttore amministrativo o suo delegato. Le autorità preposte ala firma dei diplomi sono quelle in carica alla data del rilascio dei diplomi stessi.

 

 

 


 

 

Art. 26/1a RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI

1.    Quando il titolo straniero di cui si chiede il riconoscimento è previsto da specifici accordi internazionali che contemplano l’equiparazione dei titoli dei due paesi, l’Accademia procede al riconoscimento mediante semplice istruttoria diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni previste dall’accordo e all’emanazione di decreto direttoriale di riconoscimento.
2.    In tutti i casi in cui non ricorra la situazione di cui al comma 1., il riconoscimento viene effettuato dall’Accademia attraverso procedimento di valutazione discrezionale dei programmi dettagliati inerenti le singole attività didattiche e formative delle quali si chiede il riconoscimento.
3.    Le domande di riconoscimento possono essere presentate al Direttore didattico in qualunque periodo dell’anno.
4.    L’interessato al riconoscimento di titolo straniero è tenuto a presentare, oltre al titolo straniero in originale e in traduzione in lingua italiana, altri documenti di rito: a) certificazione degli esami di profitto sostenuti con l’indicazione della valutazione conseguita e gli eventuali crediti formativi acquisiti; b) programmi dettagliati degli insegnamenti svolti e di ogni altra attività didattico-formativa seguita; c) il titolo di scuola superiore che ha consentito l’iscrizione all’Accademia.
5.    Apposita commissione di valutazione, designata dal Consiglio Accademico, provvede all’esame delle domande e alla stesura della relazione di riconoscimento o meno dell’equipollenza del titolo. Il Consiglio Accademico delibera in via definiva il provvedimento; il Direttore emana il decreto di riconoscimento dell’equipollenza.
6.    Qualora il riconoscimento dell’equipollenza non abbia acquisito parere favorevole, il Consiglio Accademico può pronunciarsi in favore di un riconoscimento parziale del curriculum degli studi.

 

 

 


 

Art. 26/2a RILASCIO DI TITOLI CONGIUNTI

1.    L’Accademia, previa autorizzazione ministeriale, può rilasciare titoli congiunti con altre istituzioni accademiche, universitarie o dell’Alta Formazione Artistica e Musicale italiane o straniere.
2.    L’Accademia, sentito il MUR, definisce le modalità didattico-organizzative e le procedure amministrative per il mutuo riconoscimento degli insegnamenti, delle attività formative e dei relativi cfa con le altre istituzioni di cui al comma 1. ai fini del conferimento di un titolo unico avente il medesimo valore per l’Accademia e le altre istituzioni, mediante opportune convenzioni approvate dal Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Consiglio Accademico.
3.    Il titolo viene conferito dalle accademia convenzionate, dietro autorizzazione ministeriale, e rilasciato congiuntamente dai rispettivi Direttori o vertici accademici.

 

 

 


 

Art. 26/3a  CERTIFICAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO

1. Al conseguimento del titolo di studio viene rilasciato all’interessato il diploma accademico di I livello, di II livello, di specializzazione, di corso di formazione alla ricerca  artistica e di master accademico in originale. Quale supplemento al diploma l’Accademia rilascia certificazione che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al “curriculum” specifico seguito dallo studente per il conseguimento del titolo.

 

 

 


 

Art. 27 SANZIONI DISCIPLINARI

1.    Spetta al Direttore e al Consiglio Accademico la giurisdizione disciplinare sugli studenti che viene esercitata anche per fatti compiuti dagli studenti al di fuori della sede dell’Accademia quanto essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore dell’istituzione senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge.
2.    Le sanzioni che possono essere comminare al fine di mantenere la disciplina, sono le seguenti:
a)    ammonizione;
b)    interdizione temporanea da uno o più corsi;
c)    sospensione da uno o più esami di profitto per un determinato periodo;
d)    esplusione temporanea dall’accademia, fino ad un max. di 3 anni, con conseguente perdita degli appelli d’esame;
e)    radiazione dell’Accademia.
3.    Le sanzioni di cui alla lett. a) del precedente comma vengono applicate dal Direttore, previa audizione dello studente. Le sanzioni di cui alle lett. b),c),d),e) spettano al Consiglio Accademico a seguito di relazione del Direttore.
4.    Nei casi previsti di cui alle lett. b),c),d),e) lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio Accademico, al quale può presentare memoria difensiva scritta o chiedere audizione.
5.    Le deliberazioni del Consiglio Accademico vengono rese esecutive dal Direttore con proprio decreto.
6.    Le sanzioni disciplinari vengono registrate nella carriera accademica dello studente.
7.    La radiazione dall’Accademia comporta la comunicazione dell’addebito alle altre istituzioni accademiche statali.

Ultima modifica il Giovedì, 20 Giugno 2013 12:44

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