--------------------

Titolo XI Diritto allo studio (art.28-art.29)

on Venerdì, 27 Marzo 2009 16:44

 

 

 


 

Art. 28  DIRITTO ALLO STUDIO

1.    L’Accademia persegue l’obiettivo di agevolare l’acceso agli studi accademici e di agevolare la fruizione dei servizi didattici da parte degli studenti capaci e meritevoli mediante l’organizzazione di servizi didattici integrativi e un insieme di interventi anche di natura economica.
2.    L’Accademia provvede all’attuazione delle norme sul diritto allo studio previste dalla legislazione vigente in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario e con gli enti a ciò preposti.
3.    L’Accademia disciplina le modalità di concessione di borse di studio di cui al comma 1 del presente articolo per le seguenti categorie di borsisti:
a)    aiuto tecnici di laboratorio e aiuto tecnici dei servizi;
b)    studenti iscritti corsi di specializzazione;
c)    studenti iscritti a corsi di formazione alla ricerca artistica;
d)    corsi di ricerca post-dottorato
4. La regolamentazione di cui al presedente comma viene approvata dal Consiglio Accademico, sentiti i Consigli delle strutture didattiche interessate ed inviata al Consiglio di Amministrazione per quanto di sua competenza. Viene emanata con decreto direttoriale.

 

 

 

 


 

Art. 29 STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI

1. L’Accademia garantisce la partecipazione alle attività didattico-formative agli studenti diversamente abili ponendo in essere tutte le misure necessarie al pieno esercizio del diritto allo studio per tale categoria di studenti.

Ultima modifica il Giovedì, 20 Giugno 2013 12:44

Utilizziamo i cookie per migliorare il nostro sito Web e la tua esperienza durante l'utilizzo. Solo i cookie essenziali per il funzionamento del sito sono stati impostati. Per saperne di più sui cookie che utilizziamo e su come eliminarli, consulta la nostro Privacy Policy.

Accetto i cookie da questo sito
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk